26
Maggio
2009
"TRANSAZIONE ESEGUITA"
Novità per quello che riguarda la corresponsione delle
indennità di fine rapporto
Gli artt. 12 e 18 del nuovo Accordo Economico Collettivo del
settore commercio pongono la conciliazione quale elemento indispensabile per
la corresponsione delle indennità di fine rapporto.
Allart. 12 si cita nella dichiarazione a verbale n. 1: Le
parti concordano, pertanto, che la corresponsione di quanto sopra indicato
avvenga entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia, presso la
Commissione di conciliazione territorialmente competente.
Allatto del pagamento verrà redatto un verbale di
conciliazione sindacale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 2113, comma 4, c.c., 410 e 411 c.p.c., come modificati dalla legge n.
533/73, dal Decreto legislativo n. 80/98 e dal Decreto legislativo n. 387/98, da
depositarsi successivamente presso la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio.
Mentre lart. 18 prevede: Ai sensi di quanto previsto dagli
artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto
Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte
le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del
presente Accordo Economico Collettivo e accordi comunque riguardanti rapporti di
lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Accordo
Economico Collettivo, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in
sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da
esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita
presso le associazioni degli agenti e rappresentanti di commercio stipulanti il
presente accordo territorialmente competenti o, in mancanza, presso le
rispettive associazioni imprenditoriali.
La Commissione di conciliazione
territoriale è composta: per le case mandanti, da un
rappresentante dell'Associazione alla quale aderisce la casa mandante; per
gli agenti o rappresentanti di commercio, da un rappresentante
dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente Accordo Economico
Collettivo,[ omissis], ad esempio della USARCI, cui l'agente o rappresentante
sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione
della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite
l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito
mandato. L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale
degli agenti o rappresentanti di commercio che rappresenta la parte interessata
deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica
Territoriale di conciliazione per mezzo di: lettera raccomandata AR,
trasmissione a mezzo fax, o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo
idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica
Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando
il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il
tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto
dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall'art.
37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di
presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della
Organizzazione Sindacale a cui l'agente o rappresentante di commercio conferisce
mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di
conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla
Legge 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo
verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della
Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro
competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1.il
richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro
al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2.la
presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate
presso la Direzione Provinciale del Lavoro; 3.la presenza
delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti
abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono
richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, c.c., 410 e
411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, e dal
Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di
conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale
di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente
Accordo Economico Collettivo, che pertanto resta demandata alla Commissione
Paritetica Nazionale.
Fonte: Redazione APARC USARCI
|